Riguardo alla vendita di San Siro continua a circolare l’espressione turbativa d’asta come se il Comune di Milano avesse bandito una vera gara pubblica, con concorrenti, rilanci e aggiudicazione finale. Ma il percorso seguito da Palazzo Marino è stato piuttosto chiaro: confronto diretto con Milan e Inter, definizione progressiva del progetto e del prezzo, e soltanto in un secondo momento pubblicazione di un avviso per verificare l’eventuale presenza di altri interessati. Ma quell’avviso non aveva la forma di una gara competitiva. Non prevedeva un meccanismo di offerte contrapposte né una procedura di aggiudicazione in senso classico. Era, più semplicemente, una manifestazione di interesse, una verifica di mercato.
Questo passaggio conta, perché la legge sugli stadi va esattamente in quella direzione. L’articolo 4, comma 13, del d.lgs. 38/2021 consente infatti una via negoziata pensata proprio per favorire lo sviluppo degli impianti sportivi e attribuire un ruolo centrale alle società utilizzatrici. La ratio della norma permettere ai club di patrimonializzarsi, iscrivere lo stadio a bilancio come asset strategico e attirare investimenti privati senza scaricare tutto sulla finanza pubblica. Solo se fossero emersi altri soggetti concretamente interessati si sarebbe aperto uno scenario comparativo. L’avviso del Comune aveva dunque il valore di un market test accessorio, non quello di una gara già strutturata.
Che la rapidità della procedura abbia suscitato dubbi è comprensibile. In un’operazione così delicata, le perplessità sono inevitabili. Ma sul piano tecnico ci sono almeno due elementi che rendono il quadro meno fragile di quanto venga raccontato. Il primo è il prezzo, validato dall’Agenzia delle Entrate. Il secondo è il fatto che il Comune, durante la trattativa, abbia chiesto e ottenuto una riduzione significativa dell’indice edificatorio e delle volumetrie. Sono dettagli che indicano che la negoziazione non si è svolta in modo puramente notarile, ma ha comportato margini di confronto effettivo. Per questo, sul piano penale, il richiamo automatico alla turbativa d’asta appare problematico.
L’articolo 353 del codice penale presuppone l’esistenza di una competizione reale tra più offerenti, alterata da comportamenti fraudolenti. Qui, però, una competizione del genere non si è mai formata. Si può allora spostare l’attenzione sull’articolo 353-bis, cioè sulla turbativa del procedimento di scelta del contraente. Ma anche in questo caso il punto non cambia molto. Perché il reato possa reggere, bisogna dimostrare che le regole della gara siano state alterate artificiosamente al di fuori del perimetro legale. Ed è proprio questo il passaggio più difficile da sostenere nel caso di San Siro, dal momento che la normativa speciale sugli stadi legittima espressamente un percorso negoziato con i club.
Cosa ancora più importante è che non sono emerse proposte alternative concrete, né durante il market test né negli anni precedenti. Questo toglie forza all’idea di una procedura “pilotata” in danno di un mercato realmente aperto e contendibile. Se non c’erano altri soggetti pronti a entrare davvero in partita, l’immagine di una concorrenza distorta diventa difficile da sostenere.
Anche la velocità dell’operazione, che ha fatto discutere, ha una spiegazione piuttosto semplice. Sul tavolo c’erano il rischio del vincolo storico-culturale, la possibilità che i club valutassero soluzioni fuori Milano e la necessità di evitare uno stallo prolungato su una delle aree più delicate della città. Il Comune ha scelto di stringere i tempi anche per questo, nel tentativo di non perdere il controllo politico e urbanistico della partita.
Resta infine il tema della rivelazione di segreti d’ufficio. Anche qui, però, bisogna evitare scorciatoie. Non ogni informazione circolata prima della pubblicazione ufficiale è automaticamente un segreto penalmente rilevante. Per configurare l’articolo 326 c.p. serve un vero obbligo di riservatezza, non una semplice anticipazione di contenuti destinati comunque a diventare pubblici. E, in ogni caso, anche l’eventuale esistenza di una violazione del segreto non comporterebbe da sola l’invalidità dell’intera operazione; per arrivare a quel risultato, bisognerebbe dimostrare un’incidenza concreta sul procedimento.
Il punto, alla fine, è abbastanza netto. Si può contestare la scelta politica del Comune, si può discutere il progetto, si possono criticare volumetrie, tempistiche e impostazione urbanistica. Tutto questo appartiene al confronto pubblico ed è legittimo. Ma trasformare automaticamente queste obiezioni in un illecito penale significa sovrapporre piani diversi e, soprattutto, leggere la legge sugli stadi come se dicesse il contrario di ciò che prevede. Più che una forzatura della procedura, qui sembra profilarsi una forzatura dell’interpretazione.







